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Tribunale di Roma, 20 gennaio 2026, n. 1747

Le determinazioni di un organo tecnico al quale le parti abbiano convenzionalmente attribuito il valore di lodo contrattuale sono vincolanti e possono essere impugnate esclusivamente con i rimedi specificamente previsti per l’impugnazione dei lodi arbitrali, mantenendosi la loro efficacia in assenza di tempestiva impugnazione.

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