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Tribunale di Roma, 19 maggio 2016, n. 10077

Nell’arbitrato irrituale, il termine prefissato dalle parti per la pronuncia del lodo è, per natura e struttura, essenziale, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito.

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