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Tribunale di Roma, 15 aprile 2026, n. 5830

Il lodo arbitrale produce, ai sensi dell’art. 824-bis cod. proc. civ., gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, sicché il giudicato formatosi in sede arbitrale sulla domanda proposta nei confronti di un soggetto in una determinata qualità preclude la riproposizione della medesima domanda con il medesimo titolo dinanzi al giudice ordinario, fatta salva la possibilità di qualificare diversamente la domanda in relazione a una diversa veste giuridica del convenuto.

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