L’efficacia esecutiva del lodo arbitrale reso esecutivo con decreto del tribunale permane anche in pendenza di appello proposto avverso il lodo medesimo, salvo che la corte d’appello non ne sospenda espressamente l’efficacia esecutiva.
Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare istanza di liquidazione giudiziale, anche quando sia stato impugnato con appello che contesti genericamente la competenza del collegio arbitrale e domandi la nullità del provvedimento senza una specifica contestazione del credito.
