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Tribunale di Roma, 13 settembre 2025, n. 12688

In caso di arbitrato irrituale, il lodo conclusivo è impugnabile, oltre che nei casi previsti dall’art. 808 ter cod. proc. civ., anche per vizi della volontà e incapacità delle parti, attesa la sua valenza contrattuale.
Il lodo arbitrale deve essere annullato quando sia pronunciato nei confronti di un soggetto che, a seguito dell’apertura di una procedura di amministrazione giudiziaria, abbia perduto la capacità sostanziale e processuale di gestione del proprio patrimonio.
Gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio quando dichiarano decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà difensive, pur non avendo stabilito la natura perentoria dei termini assegnati, senza che la convenzione d’arbitrato preveda tale possibilità e senza specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione.
Il giudice, una volta annullato un lodo arbitrale, può esaminare e decidere il merito della controversia oggetto dell’arbitrato annullato.

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