La clausola che istituisce un arbitrato con sede all’estero, stipulata tra un soggetto italiano e una societa’ straniera in un contratto avente ad oggetto diritti disponibili, e’ valida e determina il difetto di giurisdizione del giudice italiano, anche qualora il rapporto presenti elementi di collegamento con il territorio nazionale, ove non ricorrano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni protettive in materia di contratti del consumatore di cui al Regolamento (UE) n. 1215/2012.
