L’omesso pagamento da parte di uno dei partecipanti alla joint venture della quota di propria competenza del deposito richiesto per il funzionamento del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di estinzione del procedimento arbitrale per impossibilità di proseguire, non costituisce di per sé fatto idoneo a interrompere la prescrizione dei diritti sostanziali fatti valere nella successiva sede giudiziaria, restando onere della parte interessata allegare e provare l’esistenza di specifici atti interruttivi della prescrizione.
