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Tribunale di Rimini, ord. 5 novembre 2025

La clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo di una società di persone, che devolva ad un collegio arbitrale la cognizione delle controversie societarie, non attribuisce agli arbitri la competenza ad emettere provvedimenti cautelari qualora tale potere non sia stato espressamente conferito mediante atto scritto successivo alla riforma di cui all’art. 818 cod. proc. civ., con la conseguenza che la competenza cautelare permane in capo all’autorità giudiziaria ordinaria.
L’eventuale accertamento negativo dei presupposti del procedimento cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora) può determinare esclusivamente il rigetto nel merito dell’istanza cautelare, senza incidere sulla competenza del giudice adito, non potendo tale accertamento comportare un mutamento di competenza in favore del collegio arbitrale.

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