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Tribunale di Rimini, ord. 23 ottobre 2025

La clausola compromissoria contenuta in un contratto di affitto di ramo d’azienda, che prevede la devoluzione di tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’accordo ad un collegio arbitrale, comprende nel suo perimetro applicativo anche le controversie relative all’accertamento dello scioglimento o risoluzione del contratto per disdetta o per grave inadempimento.
La clausola compromissoria, pur trovando un ostacolo alla sua applicabilità nel procedimento di convalida di sfratto nella fase di cognizione sommaria riservata alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice ordinario, spiega i suoi effetti nella fase successiva dell’ordinario processo di cognizione, nel quale non sussiste alcuna preclusione per la deferibilità agli arbitri del relativo giudizio di merito.
La clausola compromissoria rimane pienamente operativa quando l’intimato abbia sollevato espressamente e tempestivamente l’eccezione di arbitrato ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., mentre può ritenersi derogata implicitamente per comune volontà delle parti solo in assenza dell’eccezione di compromesso da parte dell’intimato.

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