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Tribunale di Rimini, decr. 8 maggio 2026 (R.G. 00000704/2026)

Ai fini della nomina dell’arbitro ad opera del presidente del tribunale, la competenza di quest’ultimo è radicata dalla clausola arbitrale che individui la sede dell’arbitrato in quel circondario; in difetto di espressa determinazione della sede, la competenza è determinata dal luogo di conclusione della convenzione di arbitrato.
L’asserita violazione del principio di rotazione nella nomina dell’arbitro non attiene alla legittimità del provvedimento presidenziale di nomina e non ne costituisce motivo di revoca.
Le doglianze inerenti alla conduzione del procedimento arbitrale — quali la mancata riunione di procedimenti e la scelta dei documenti posti a base della decisione — non rientrano nell’ambito del controllo del tribunale in sede di nomina dell’arbitro, attenendo esclusivamente al procedimento arbitrale in corso.

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