L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte e che l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma impone al medesimo giudice, in caso di opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca.
Il decreto ingiuntivo opposto è nullo e deve essere revocato quando il debitore ingiunto, proponendo l’opposizione, solleva tempestivamente l’eccezione di deroga della competenza del giudice ordinario in favore degli arbitri in forza di valida clausola compromissoria.
L’accoglimento dell’eccezione preliminare di compromesso rende incompatibile l’esame nel merito di tutte le ulteriori questioni proposte in giudizio, che devono ritenersi assorbite.
