L’art. 810, co. 2, cod. proc. civ., il quale consente alla parte di rivolgersi al Presidente del tribunale per ottenere la nomina dell’arbitro in caso di inerzia della controparte, ancorché dettato con riferimento all’arbitrato rituale, è applicabile in via analogica all’arbitrato libero o irrituale, in considerazione della somiglianza strutturale e funzionale dei due istituti, dell’esigenza di assicurare la conservazione del contratto nonostante l’inadempimento di uno dei contraenti, nonché dell’ammissibilità di un intervento di volontaria giurisdizione anche per supplire ad un’inerzia di tipo negoziale. Ne consegue che la mancata nomina dell’arbitro da parte del convenuto non rende inoperante il compromesso per arbitrato irrituale, il quale resta efficace anche come patto preclusivo della proponibilità in sede contenziosa della vertenza affidata alla definizione degli arbitri.
Nell’arbitrato irrituale, la notifica della domanda di arbitrato e degli atti del procedimento arbitrale effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese o dal registro INI-PEC si perfeziona validamente con la ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dall’effettiva lettura da parte del destinatario, gravando sull’imprenditore l’onere di assicurare il corretto funzionamento della propria casella di posta certificata e di controllare prudentemente la posta in arrivo. La mancata consultazione della casella PEC per fatto imputabile al destinatario non configura violazione del principio del contraddittorio né può produrre conseguenze negative in capo alla parte che abbia correttamente eseguito le comunicazioni.
Nell’arbitrato irrituale, ove le parti non abbiano predeterminato le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo ritenuto più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni del codice di rito, con l’unico limite del rispetto del principio del contraddittorio, il quale deve essere opportunamente adattato al giudizio arbitrale e risulta soddisfatto quando sia garantita alla parte la possibilità di interloquire nel procedimento su un piano di parità con la controparte.
Non costituisce violazione del principio del contraddittorio nell’arbitrato irrituale la mancata comunicazione di atti che non determinino alcun ampliamento del thema decidendum già delineato con la domanda di arbitrato, né la mancata trasmissione di documenti processuali già formati nel contraddittorio tra le parti in precedenti gradi di giudizio e successivamente prodotti nel procedimento arbitrale.
Le censure relative ad errores in iudicando contenuti nel lodo arbitrale irrituale, attenendo al merito della controversia devoluta agli arbitri in forza di valida clausola compromissoria, non sono sindacabili dal giudice ordinario in sede di opposizione a decreto ingiuntivo fondato sul lodo medesimo.
