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Tribunale di Rieti, 18 gennaio 2021, n. 43

L’eccezione con cui si deduca l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell’autorità giudiziaria, ma contesta la proponibilità della domanda per aver i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunciando alla tutela giurisdizionale. In coerenza con la tuttora diversa natura giuridica che connota l’arbitrato irrituale rispetto a quello rituale, data dall’intrinseca natura negoziale e non giudiziale del primo, non si applica ad esso l’art. 819-ter cod. proc. civ., di talché non deve e non può essere fissato alcun termine per la riassunzione del giudizio avanti l’arbitro irrituale.

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