Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Reggio Emilia, 24 agosto 2025, n. 712

La procura conferita dalla parte al difensore per il procedimento arbitrale rituale è equiparata a quella rilasciata per il processo di cognizione ordinario e attribuisce allo stesso difensore lo ius postulandi anche per il successivo processo esecutivo fondato sul lodo e per gli eventuali giudizi di opposizione, salvo espressa limitazione dei poteri conferiti.
Il lodo arbitrale definitivo costituisce titolo esecutivo non solo a favore degli arbitri per il recupero dei propri compensi, ma anche della parte che abbia anticipato le spese processuali dovute dalla controparte, in applicazione del principio di parificazione del lodo alla sentenza dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 824-bis cod. proc. civ.
Nell’opposizione all’esecuzione fondata su lodo arbitrale definitivo è inammissibile l’eccezione di compensazione relativa a crediti sorti anteriormente alla formazione del titolo esecutivo e che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel corso del procedimento arbitrale, applicandosi i medesimi principi previsti per i titoli di formazione giudiziale.
Nei procedimenti di opposizione all’esecuzione di lodo arbitrale, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove si svolge l’esecuzione ai sensi dell’art. 27 cod. proc. civ., trattandosi di foro inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ., anche quando lo statuto della società preveda clausole di devoluzione ad arbitri per altre tipologie di controversie.

Exit mobile version