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Tribunale di Reggio Emilia, 22 ottobre 2025, n. 877

La clausola compromissoria relativa alle controversie sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto tale domanda attiene alla fase esecutiva del contratto e implica l’accertamento dell’inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte.
La competenza arbitrale stabilita da clausola compromissoria non può essere modificata o derogata per ragioni di connessione con altre controversie pendenti davanti al giudice ordinario, dovendo la sussistenza della competenza arbitrale essere verificata con specifico riguardo a ciascuna domanda proposta, senza che il vincolo di connessione possa comportare la devoluzione dell’intera controversia al giudice ordinario o agli arbitri.
L’eccezione di incompetenza per esistenza di clausola compromissoria deve essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza, non operando l’attrazione della competenza arbitrale in quella ordinaria in presenza di cause connesse delle quali soltanto una sia devoluta alla decisione arbitrale.

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