Il requisito della forma scritta della clausola compromissoria è soddisfatto quando la volontà delle parti risulti da un documento scritto, anche se non firmato, purché l’adesione ad esso risulti in modo inequivocabile da comportamenti successivi o dalla produzione in giudizio del documento stesso per far valere pretese contrattuali. La parte che contesti la mancanza di firma sul contratto contenente la clausola arbitrale, ma si avvalga del medesimo contratto per agire nei confronti della controparte, non può sottrarsi all’applicazione della clausola stessa.
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’eccezione di compromesso, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
