L’applicazione dell’art. 1341 cod. civ. è subordinata all’inserimento delle clausole cd. onerose all’interno di moduli o formulari, cioè di contratti destinati a disciplinare in modo uniforme una molteplicità di rapporti, ovvero di condizioni generali di contratto, cioè predisposte genericamente ed astrattamente applicabili a tutti i rapporti di una certa tipologia contrattuale.