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Tribunale di Reggio Calabria, 29 luglio 2026, n. 1329

Il patto con il quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti si qualifica come arbitrato, rituale o irrituale, quando ai terzi sia demandata la soluzione di questioni prettamente giuridiche, quali quelle attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa o, più in generale, all’interpretazione del contratto; si ha, invece, perizia contrattuale ove le parti abbiano inteso demandare a terzi la composizione di questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifiche competenze tecniche.
Il discrimine con l’istituto dell’arbitrato risiede nella rinunzia alla giurisdizione ordinaria: ove le parti abbiano inteso addivenire a una simile rinunzia, la clausola ha necessariamente natura compromissoria e la perizia contrattuale costituisce arbitrato, libero o rituale; in difetto di tale rinunzia, la perizia contrattuale non riveste natura di arbitrato, ma integra una figura negoziale atipica con la quale i contraenti si impegnano a rispettare il responso vincolante del terzo.
L’esito della perizia contrattuale non ha natura di lodo arbitrale, ma di determinazione negoziale vincolante tra le parti.

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