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Tribunale di Reggio calabria, 20 aprile 2026, n. 723

La competenza a conoscere dell’impugnazione del lodo emesso all’esito di un arbitrato irrituale spetta al tribunale del luogo in cui opera l’arbitro che ha emesso la decisione, restando irrilevante la materia oggetto del contendere devoluta all’organo arbitrale, e tale principio si applica sia all’arbitrato rituale sia all’arbitrato irrituale.
L’impugnazione del lodo pronunciato all’esito di un arbitrato irrituale e’ disciplinata dall’art. 808 ter c.p.c., il quale al co. 2 elenca tassativamente i casi legittimanti l’annullamento del lodo, esclusa l’ammissibilita’ dell’impugnazione per nullita’.
Nell’arbitrato irrituale, l’individuazione di una sede del collegio arbitrale diversa da quella contrattualmente prevista non rientra tra le inosservanze idonee ad incidere sulla validita’ del lodo, qualora dal tenore del contratto non sia desumibile una volonta’ delle parti di elevare la sede a condizione di validita’ della determinazione arbitrale.
Il principio del contraddittorio nell’arbitrato irrituale e’ garantito dall’assegnazione alle parti dei termini per lo scambio delle note e dalla considerazione delle difese avanzate da entrambe le parti nella determinazione arbitrale.

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