L’art. 813-ter c.p.c., che vieta l’instaurazione del giudizio ordinario ove sia pendente un procedimento arbitrale tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, trova applicazione anche in materia di arbitrato irrituale, con la conseguenza che il giudizio ordinario è inammissibile ove il procedimento arbitrale sia ancora pendente e l’arbitro non sia decaduto né abbia rinunciato all’incarico.
