Al di là della speciale procedura prevista dall’art. 814 cod. proc. civ., ciascuno arbitro può agire, secondo la regola generale, nelle forme dell’ordinario processo di cognizione, per l’accertamento del diritto soggettivo al compenso.
Al di là della speciale procedura prevista dall’art. 814 cod. proc. civ., ciascuno arbitro può agire, secondo la regola generale, nelle forme dell’ordinario processo di cognizione, per l’accertamento del diritto soggettivo al compenso.