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Tribunale di Reggio calabria, 10 giugno 2026, n. 1038

Il lodo arbitrale irrituale ha natura negoziale e il vaglio giurisdizionale è limitato alle cause di annullabilità previste dall’art. 808 ter, co. 2, cod. proc. civ. Il giudice dell’impugnazione non può riesaminare la valutazione dei fatti e delle prove, che, in virtù della clausola compromissoria, è stata negozialmente rimessa alla competenza degli arbitri.
Nell’arbitrato irrituale, improntato alla libertà delle forme, il rispetto del contraddittorio non postula l’osservanza di forme rigorose proprie del giudizio ordinario, ma è sufficiente che alle parti sia stata offerta la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare le prove e le risultanze del procedimento, e di conoscere in tempo utile le istanze e le richieste avverse.
Nell’arbitrato irrituale, l’imparzialità dell’arbitro non costituisce principio di ordine pubblico e non trova applicazione l’istituto della ricusazione ex art. 815, co. 1, cod. proc. civ. Il difetto di imparzialità dell’arbitro irrituale può essere fatto valere solo attraverso l’azione di annullamento per vizi della volontà.

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