Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Ravenna, ord. 21 dicembre 2025

La clausola compromissoria per arbitrato rituale contenuta in un contratto di affitto di ramo d’azienda non preclude il ricorso al procedimento di convalida di licenza o di sfratto per morosità, atteso che non sono compromettibili in arbitri le controversie riservate ex lege alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice ordinario, quali i procedimenti speciali di convalida.
Esaurita la fase sommaria del procedimento di convalida di sfratto, la clausola compromissoria contenuta nel contratto dedotto in giudizio riprende la propria piena efficacia, con conseguente incompetenza del giudice ordinario a conoscere del merito dell’eventuale opposizione, dovendo le parti essere rimesse alla competenza arbitrale.

Exit mobile version