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Tribunale di Ravenna, 5 marzo 2020, n. 221

Non può essere invocata la clausola compromissoria per arbitrato estero, al fine di escludere la giurisdizione del giudice statuale, ove tale clausola sia contenuta in un documento non sottoscritto dalle parti e l’accordo sia stato raggiunto tramite uno scambio di e-mail intervenuto tra soggetti diversi dalle parti e ad esse non facilmente riconducibili.

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