Ai fini della qualificazione giuridica di una clausola compromissoria come arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la convenzione arbitrale secondo i normali canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ., facendo riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto.
La clausola compromissoria che preveda che il collegio formato dagli arbitri operi “in veste di arbitratore” configura un arbitrato irrituale, in quanto il riferimento al ruolo degli arbitri come “arbitratori” colloca la vicenda in ambito negoziale e non in ambito decisorio.
L’eccezione di difetto di giurisdizione fondata sulla presenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale non può considerarsi equipollente all’eccezione di improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola per arbitrato irrituale, costituendo le due eccezioni fattispecie processuali distinte e non sovrapponibili.
