La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce deve essere interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e sole le controversie aventi causa petendi nel contrattmo, con esclusione di quelle che in esso hanno unicamente un presupposto storico.
Ai sensi dell’art. 808-quater cod. proc. civ., nel dubbio la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
La coesistenza, nel medesimo contratto, di una clausola arbitrale e di una clausola di deroga alla competenza territoriale in favore di un determinato foro ordinario non è di per séncompatibile con la volontà compromissoria delle parti; in una lettura sistematica e conservativa ai sensi degli artt. 1363 e 1367 cod. civ., la clausola giudiziale deve essere intesa come riferita alle controversie non compromettibili o a quelle per le quali il contratto costituisce unicamente un presupposto storico, nonché all’ottenimento di misure non adottabili dal collegio arbitrale.
La giurisdizione arbitrale non costituisce un’eccezione o una deroga alla giurisdizione statale, bensì un rimedio a e perfettamente alternativo; in applicazione del principio del favor arbitrati introdotto dalla l. n. 40 del 2006, l’interpretazione della convenzione d’arbitrato deve privilegiare l’estensione della competenza arbitrale.
In presenza di una clausola compromissoria, il giudice ordinario adito deve dichiarare il proprio difetto di competenza in favore del collegio arbitrale e concedere alle parti il termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione della causa dinanzi al predetto collegio.
