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Tribunale di Ragusa, 21 gennaio 2026, n. 100

L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e si sostituisce alla funzione del giudice ordinario, sicché la questione se una controversia rientri nella cognizione degli arbitri o del giudice ordinario si pone come questione di competenza.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto non necessita di specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341 c.c., essendo sufficiente che la volontà di devolvere le controversie ad arbitri risulti da atto scritto.
La clausola compromissoria che devolve all’arbitro ogni contestazione relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto si applica anche alle controversie concernenti prestazioni che, pur potendo essere qualificate come aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste, attengono all’interpretazione e all’esecuzione del contratto medesimo.
La clausola compromissoria inserita in un contratto redatto da una delle parti in relazione ad una singola e specifica operazione negoziale, concluso a seguito di trattative, non necessita di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., non qualificandosi tale contratto come contratto per adesione.

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