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Tribunale di Ragusa, 13 maggio 2025, n. 737

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di società consortile si estende alle controversie relative all’assegnazione di lavori alle consorziate e alla successiva loro esecuzione, configurandosi l’affidamento delle opere quale mero atto esecutivo del contratto sociale mediante il quale l’ente ripartisce tra le consorziate i lavori assunti in appalto nei confronti di terzi.
La clausola compromissoria statutaria è valida quando prevede la nomina dell’arbitro da parte di un soggetto terzo estraneo alla società, anche se tale soggetto non è predeterminato, purché la sua individuazione avvenga con il consenso di entrambe le parti, garantendo così la parità delle parti e l’imparzialità dell’arbitro.
La clausola compromissoria statutaria continua ad operare anche dopo il recesso del socio dalla società, con riguardo alle controversie fondate su causa petendi concernente diritti e obblighi derivanti dal rapporto sociale, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia ancora in essere o sia venuto meno.
Il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell’autorità giurisdizionale per sussistenza di clausola compromissoria deve essere reso in forma di sentenza e non di ordinanza, presentando un duplice contenuto di accoglimento in rito dell’opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto.

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