L’art. 669 quinquies cod. proc. civ. regola la competenza cautelare in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale, prevedendo che in tali casi la domanda cautelare si proponga al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, fatto salvo quanto disposto dall’art. 818, co. 1, cod. proc. civ.
È possibile devolvere agli arbitri la decisione sui procedimenti di natura cautelare soltanto se tale potere sia stato loro attribuito dalle parti con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale.
La clausola compromissoria statutaria che devolva a un collegio arbitrale ogni controversia insorgente tra la società e i soci circa l’interpretazione e l’applicazione del contratto sociale, senza contenere alcuna pattuizione relativa alla devoluzione agli arbitri dei procedimenti di natura cautelare, lascia ferma la competenza del giudice ordinario in sede cautelare, pur trattandosi di controversia rientrante nell’ambito oggettivo della clausola.
