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Tribunale di Prato, decreto del 13 gennaio 2026

Ai fini dell’applicazione dell’art. 1284, co. 5, cod. civ., che estende il saggio degli interessi previsto dalla legislazione relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali all’atto introduttivo del procedimento arbitrale, è necessario che nel procedimento arbitrale sia stata formulata una domanda di condanna, e non una mera domanda di accertamento dell’esistenza del debito. In assenza di domanda di condanna in sede arbitrale, il tasso di interesse maggiorato decorre dalla data della successiva domanda giudiziale di condanna.

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