Non è incompatibile con la disposizione di cui all’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 una clausola compromissoria che rimetta la nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società che non sia previamente individuato, ma che viene designato dalle parti del procedimento arbitrale e, in mancanza di accordo tra queste, dal Presidente del Tribunale.