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Tribunale di Prato, 23 marzo 2026, n. 241

Ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 (applicabile ratione temporis), la clausola compromissoria deve conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità. La nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 cod. civ. non può salvare la clausola qualora la soppressione della parte invalida la priverebbe di significato. L’assenza di norme imperative idonee a sostituirsi alla previsione invalida comporta l’inefficacia totale della clausola compromissoria.

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