La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa.
Non sono invece attratte alla competenza arbitrale le controversie relative a diverso contratto, pur collegato a quello contenente la clausola compromissoria e concluso contestualmente allo stesso.