Su ricorso dei componenti del collegio arbitrale il giudice provvede, ai sensi dell’art. 814, co. 2, cod. proc. civ., alla liquidazione degli onorari spettanti per il giudizio arbitrale definito con lodo, previo esame degli atti del procedimento, del lodo e dell’ordinanza collegiale di liquidazione dei compensi.
La liquidazione è congrua quando tenga conto del valore e della complessità della controversia, dell’arco temporale dell’attività arbitrale, del numero delle udienze e dei momenti deliberativi, nonché della documentazione esaminata.
Il pagamento dei compensi liquidati è posto a carico delle parti del procedimento arbitrale in solido tra loro, conformemente all’impegno dalle stesse assunto.
