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Tribunale di Potenza, 14 luglio 2025, n. 1530

La clausola compromissoria che attribuisce alle parti la mera facoltà di devolvere la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale, prevedendo espressamente che “resta la facoltà di adire la giurisdizione del giudice ordinario”, ha carattere alternativo e non esclusivo, non precludendo pertanto l’accesso alla giurisdizione ordinaria.

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