L’incompetenza per materia del giudice ordinario sussiste quando le parti abbiano devoluto la controversia ad arbitri rituali mediante clausola compromissoria, configurandosi tale questione come problema di competenza e non di giurisdizione.
Il principio delle vie parallele esclude l’operatività della litispendenza tra procedimento arbitrale e giudizio ordinario, non impedendo la pendenza della medesima causa davanti al giudice e agli arbitri, salvo il divieto di domanda giudiziale avente ad oggetto l’invalidità o l’inefficacia della convenzione di arbitrato durante la pendenza del processo arbitrale.
