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Tribunale di Pistoia, 1 ottobre 2025, n. 600

La clausola compromissoria costituisce un contratto autonomo rispetto al negozio principale nel quale è inserita, dotato di propria individualità ed efficacia, per cui né l’invalidità né la risoluzione del contratto sostanziale comportano la caducazione della convenzione arbitrale, salvo che ricorra l’inesistenza dell’accordo cui accede o la caducazione diretta della clausola stessa.
Nelle convenzioni arbitrali contenenti condizioni meramente potestative per l’accesso alla procedura arbitrale, qualora l’avveramento della condizione sia impedito dalla condotta omissiva della parte che aveva interesse contrario alla sua realizzazione, si applica la finzione di avveramento prevista dall’art. 1359 cod. civ., con conseguente operatività della clausola compromissoria.

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