Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile esclusivamente per vizi che riguardano la manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità, restando preclusa l’impugnazione per errori di diritto sia nella valutazione delle prove sia nella decisione.
Nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà (errore di fatto) e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (errore di giudizio).
