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Tribunale di Pisa, 12 settembre 2022, n. 1099

L’adesione all’eccezione di incompetenza determina l’esclusione di ogni potere del giudice adito, con conseguente impossibilità di pronuncia circa le spese legali. Sul punto deve provvedere, infatti, il giudice – ovvero il tribunale arbitrale – competente a decidere la causa nel merito.

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