La clausola compromissoria che devolva ad arbitri le controversie tecniche concernenti la non conformità dei lavori rispetto alla progettazione, il mancato accordo sui presupposti per l’emissione degli stati di avanzamento lavori e la congruità dei termini assegnati, deve essere interpretata in senso restrittivo, con conseguente esclusione dalla competenza arbitrale delle domande di accertamento dell’inadempimento contrattuale e di risoluzione del contratto, che restano devolute alla cognizione del giudice ordinario.
