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Tribunale di Pisa, 11 dicembre 2025, n. 1162

La clausola compromissoria che devolva ad arbitri le controversie tecniche concernenti la non conformità dei lavori rispetto alla progettazione, il mancato accordo sui presupposti per l’emissione degli stati di avanzamento lavori e la congruità dei termini assegnati, deve essere interpretata in senso restrittivo, con conseguente esclusione dalla competenza arbitrale delle domande di accertamento dell’inadempimento contrattuale e di risoluzione del contratto, che restano devolute alla cognizione del giudice ordinario.

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