In caso di arbitrato irrituale, in cui sia stata espletata una CTU strutturalmente incompleta, inadeguata e inidonea allo scopo programmato, per la quale ci sarebbero dunque i presupposti per una rinnovazione ex art. 196 cod. proc. civ. ove la controversia fosse di competenza del giudice statuale, va pronunciata la nullità del lodo, demandando la decisione sul merito a nuovo arbitrato.