Il dubbio sull’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato; non sono decisivi in senso contrario il potere di decidere secondo equità, l’inappellabilità del lodo o l’esonero dalle formalità di procedura, mentre depongono per la ritualità le espressioni proprie del giudicare, la nomina dell’arbitro da parte di un terzo, lo svolgimento di attività tipiche di un giudizio contenzioso e la statuizione sulle spese.
Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione occorre avere riguardo alla natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ. è impugnabile esclusivamente ai sensi dell’art. 827 cod. proc. civ., anche quando le parti abbiano previsto un arbitrato irrituale.
Il decreto di esecutorietà del lodo è privo di decisorietà e definitività e può essere contestato mediante opposizione all’esecuzione, mentre il lodo irrituale non può essere reso esecutivo.
L’impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. non costituisce un appello ma consente soltanto il iudicium rescindens, e il difetto di motivazione rileva solo quando la motivazione manchi del tutto o sia tale da non consentire di individuare la ratio della decisione.
