Il lodo arbitrale irrituale, oltre che per le specifiche ipotesi previste dall’art. 808-ter cod. proc. civ., per la sua natura, quoad ad effectum, negoziale, essendo volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.