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Tribunale di Piacenza, 3 giugno 2019, n. 332

Il lodo arbitrale irrituale, oltre che per le specifiche ipotesi previste dall’art. 808-ter cod. proc. civ., per la sua natura, quoad ad effectum, negoziale, essendo volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.

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