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Tribunale di Piacenza, 12 maggio 2026, n. 172

La clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull’interpretazione o sull’esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volonta’ contraria, ascrive alla competenza arbitrale le sole controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto stesso, con esclusione delle cause da responsabilita’ extracontrattuale, che hanno nel contratto un mero presupposto di fatto.
La pendenza di un giudizio ordinario non osta all’operativita’ della clausola compromissoria, posto che, ai sensi dell’art. 819ter cod. proc. civ., la competenza degli arbitri non e’ esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice ne’ dalla connessione tra la controversia ad essi deferita e una causa pendente davanti al giudice.

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