Il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri previsto dall’art. 814 cod. proc. civ. non è applicabile all’arbitrato irrituale, in quanto quest’ultimo è privo dell’attitudine a divenire sentenza a seguito del deposito del lodo e il compenso dovuto agli arbitri irrituali si connota come debito ex mandato, per l’adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione.
