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Tribunale di Pesaro, decr. 11 giugno 2026 (R.G. 00001610/2026)

Il ricorso ex art. 810 cod. proc. civ. presuppone che la clausola compromissoria abbia rimesso alle parti la nomina dell’arbitro e che le parti siano rimaste inerti. Qualora le parti abbiano già espressamente designato e scelto l’arbitro nella clausola compromissoria, non può procedersi alla nomina giudiziale ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ.

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