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Tribunale di Pesaro, 7 ottobre 2025, n. 523

La clausola compromissoria contenuta in un contratto non si estende automaticamente ai rapporti contrattuali successivi, ancorché collegati al primo, quando questi ultimi abbiano esistenza autonoma e propria, non risultando sottoscritti da entrambi i contraenti gli atti che si assumono integrativi del rapporto originario.
L’integrale esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto contenente la clausola compromissoria determina l’esaurimento del rapporto negoziale e conferma l’autonomia dei successivi rapporti contrattuali, con conseguente intrasmissibilità della clausola arbitrale.

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