La clausola compromissoria inserita in calce ai moduli di consenso informato sottoscritti dal paziente è inefficace in quanto vessatoria ai sensi dell’art. 33, co. 2, d.lgs. 206/2005, salvo che il professionista dimostri che essa è stata oggetto di specifica trattativa individuale, non essendo a tal fine sufficiente la specifica e separata sottoscrizione richiesta dall’art. 1341 cod. civ.
