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Tribunale di Perugia, 5 marzo 2026, n. 421

La clausola compromissoria si qualifica come arbitrato rituale, e non irrituale, quando difetta di elementi univocamente sintomatici dell’irritualità e contiene espressioni quali “giudizio di un collegio arbitrale”, “emetterà giudizio”, “giudicherà” e “spese di giudizio”, coerenti con l’attività degli arbitri rituali chiamati ad emettere una decisione potenzialmente fungibile con quella degli organi della giurisdizione, ancorché la clausola preveda la nomina degli arbitri da parte della Camera di Commercio.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile, ai sensi dell’art. 838 bis cod. proc. civ., si estende alle controversie relative all’esecuzione di contratti di affidamento di attività alle consorziate, quando tali contratti configurano meri atti esecutivi del contratto sociale mediante i quali l’ente ripartisce tra le consorziate i lavori assunti, e hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quali crediti patrimoniali del singolo socio nei confronti della società che non coinvolgono interessi superindividuali protetti da norme inderogabili.
Il curatore fallimentare o il commissario liquidatore che agisca per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito o al sottoposto a liquidazione coatta amministrativa si colloca nella medesima posizione sostanziale e processuale del debitore, con la conseguenza che il terzo convenuto può legittimamente opporgli l’eccezione di compromesso fondata sulla clausola compromissoria stipulata dal soggetto prima della procedura concorsuale, operando la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola arbitrale.

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