L’esistenza di clausola compromissoria non è ostativa alla richiesta e alla conseguente emissione di decreto ingiuntivo, salva la facoltà dell’intimato di eccepire l’esistenza della clausola dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenere la revoca del decreto ingiuntivo.
L’improponibilità della domanda a causa della previsione di clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e non osta alla richiesta e alla conseguente emissione di decreto ingiuntivo.